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Titolo VIII - LAVORO STRAORDINARIO

Art. 21.

1. Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dall'articolo 14 del presente contratto.
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria eccedente l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 14, tenuto anche conto del servizio per turno.
3. Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario.
4. In ogni caso il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità.
5. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 22.

1. Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'articolo 14 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'articolo 59 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'articolo 58:
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40ª ora settimanale;
- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, salvo quanto disposto dal successivo articolo 27;
- 40% per le ore di lavoro straordinario prestate per la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di regolari turni di servizio.
2. Le norme di questo articolo non si applicano all'Istituto del Servizio notturno se non espressamente richiamate.
3. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

 



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