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Titolo VII-ter - LAVORO TEMPORANEO
(nuovo, senza numero di articolo: inserito dall'ipotesi
di accordo 23 marzo 1999 e qui collocato in via provvisoria)

1. Contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere stipulati, oltreché nei casi previsti dalla legge, nelle stesse ipotesi e negli stessi limiti quantitativi previsti per il contratto a tempo determinato. Si specifica che tali limiti quantitativi non sono cumulabili tra contratto a tempo determinato e lavoro temporaneo.
2. Non possono essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per mansioni appartenenti al V e VI livello.

 



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