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Titolo VII-bis - CONTRATTO A TERMINE
(nuovo, senza numero di articolo: inserito dall'ipotesi 
di accordo 23 marzo 1999 e qui collocato in via provvisoria)

1. In applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, č ammessa oltre che nelle ipotesi giā previste per legge, anche nei seguenti casi:
a) sostituzione di lavoratore assente per ferie; 
b) sostituzione di lavoratore che abbia concordato con il datore di lavoro una sospensione del rapporto di lavoro; 
c) sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e per un ulteriore periodo di giorni 15 di calendario anteriori e/o successivi al periodo di assenza; 
d) durata di apertura annuale di farmacia succursale; 
e) intensificazione dell'attivitā della farmacia, per il periodo massimo di sei mesi, anche in modo frazionato per ciascun anno; 
f) temporanea assenza, per qualsiasi causa e motivo, di addetti all'esercizio per l'intera durata dell'assenza; 
g) sostituzione del titolare nei casi e per la durata previsti dalla legge.
2. La percentuale massima dei lavoratori, che possono essere assunti con contratto a termine nelle ipotesi sopra elencate, non potrā essere superiore al 15% medio annuo dei lavoratori in organico a tempo indeterminato.
3. Tuttavia ciascuna farmacia potrā assumere almeno due lavoratori con contratto a tempo determinato per le ipotesi sopra elencate.

 



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