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Titolo VI - ORARIO DI LAVORO

Art. 14.

1. La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi o nella settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore stesso.
2. Una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà essere definita a livello regionale in presenza di particolari regimi di orari di apertura e chiusura delle farmacie nel territorio.
3. Al riguardo le parti si incontreranno a livello regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 109, 2° comma del presente CCNL, per definire la pratica realizzazione di quanto sopra.
4. Per quanto non previsto dal presente CCNL le parti fanno espresso riferimento al R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e relativo regolamento di applicazione.

 



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