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Titolo XXVIII – DECORRENZA E DURATA  

Art. 110.  
(così sostituito dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)  

1. Il presente contratto collettivo entra in vigore il 1° aprile 1999 e scadrà, per la parte normativa ed economica, il 31 gennaio 2002, ferme restando le diverse decorrenze previste per i singoli istituti.  
2. In vista della scadenza, le OO.SS. presenteranno le richieste di rinnovo entro il 31 ottobre 2001. Tali richieste, per come dichiarano le OO.SS., saranno formulate sulla base dell'andamento inflattivo registrato nel 1999, 2000 e 2001 nonché sulla base di previsione dell'andamento inflattivo per gli anni 2002 e 2003.  
3. Ove non sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto, rispettivamente per la parte economica e per quella normativa, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.  

 



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