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Titolo XXVII - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE  

Art. 107.  

1. La contrattazione integrativa provinciale è abolita e sostituita dalla contrattazione regionale di cui all'art. 109.  

Art. 108.  
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)  

1. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle parti, le Associazioni Regionali dei Titolari di farmacia private aderenti alle Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, si incontreranno a livello regionale per discutere le reciproche informazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e all'apprendistato.  
2. Analogo incontro potrà essere concordato prima dell'inizio delle trattative per la stipula del contratto integrativo regionale, allo scopo di scambiarsi informazioni sulle materie oggetto di contrattazione.  

Art. 109.  
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)  

1. La contrattazione integrativa regionale dovrà svolgersi esclusivamente tra le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e le Associazioni Regionali dei Titolari di farmacie private aderenti alla Federfarma.  
2. Alla contrattazione integrativa regionale, da attivarsi non prima del 1° ottobre 2000 e con durata quadriennale, è demandata:  

a) la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali nelle seguenti materie:  

- turni e nastri orari;  
- inventari annuali;  
- mercato del lavoro;  
- servizio notturno e reperibilità;  
- eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari opportunità uomo-donna nel lavoro, non­ché ad individuare corsi di formazione e/o forme di parteci­pazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento pro­fessionale promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale, su proposta delle parti a livello regionale. (1);  
- progetti formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale Nazionale;  
- applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a integrazione di quanto previsto dal presente contratto collettivo;  
b) la determinazione di eventuali indennità (camici, inventari, reperibilità etc.).  
3. Nel caso in cui l'incontro fra le parti a livello territoriale non dovesse essere attivato e in caso di mancato accordo al termine della durata massima della trattativa fissata in sei mesi, una delle parti interessate può ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che provvederà alle convocazioni relative.  

Dichiarazione a verbale  

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti designeranno i propri rappresentanti in seno alla Commissione paritetica nazionale.  

Dichiarazione a verbale  

Le parti affidano all'Ente Bilaterale Nazionale il compito di predisporre un progetto di fattibilità per un fondo di previdenza complementare, da realizzare tenendo conto anche delle modifiche legislative all'esame del Parlamento per quanto riguarda l'ENPAP.  

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(1) Per i corsi di formazione consultare le disposizioni in vigore dal 1° aprile 1999, poste in calce all'articolo 103.  

 



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