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Titolo XXVI - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE

Art. 102.  

1. Le parti, nel rispetto della piena autonomia gestionale dei Titolari di farmacia e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue: annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle parti, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori si incontreranno per discutere le reciproche informazioni sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali e le sue prospettive di sviluppo, ai fini di favorire il processo di razionalizzazione del settore stesso nel quadro della politica sanitaria nazionale ed in funzione di un sempre più qualificato ruolo di farmacia privata in Italia.  

Art. 103.  
(in neretto le innovazioni introdotte dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)  

1. L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio, l'organizzazione ed il coordinamento delle iniziative adottate dalle parti in materia di mercato del lavoro, formazione ed aggiornamento professionale e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia.  
2. A tal fine l'Ente Bilaterale Nazionale assume le seguenti iniziative:  
A. ricerca, programmazione e progettazione di interventi per la migliore qualificazione e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia, nel quadro della politica sanitaria nazionale;  
B. studio, elaborazione e organizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore; a tale proposito i princìpi a cui le parti ritengono di attenersi, nell'organizzazione e nello svolgimento di queste iniziative, sono i seguenti:  
B.1. la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore devono essere regolati in modo uniforme sul territorio nazionale;  
B.2. le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale devono riguardare sia gli aspetti relativi al ruolo delle Farmacie quali centri di educazione sanitaria dei cittadini, che quelli relativi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative che interessano il settore; per le iniziative di aggiornamento professionale a carattere sanitario a favore degli operatori laureati in farmacia, l'Ente Bilaterale Nazionale potrà richiedere il patrocinio della FOFI;  
B.3. l'Ente Bilaterale Nazionale chiederà l'intervento finanziario delle Regioni e del Fondo Sociale Europeo, necessari per la pratica realizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;  
B.4. le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale si terranno di norma fuori dall'orario di lavoro;  
B.5. l'Ente Bilaterale Nazionale potrà erogare, secondo regolamentazione da stabilire, borse di studio e rimborsi di spese;  
C.
studio ed elaborazione di relazioni sullo stato del settore;  
D. studio, ricerca progettazione in ordine alle tematiche assistenziali e previdenziali in relazione alla evoluzione legislativa in materia. Le parti, in base al progetto elaborato dall'ente, si incontreranno al fine di individuarne la fattibilità e la pratica realizzazione sotto il profilo economico e finanziario;  
E. gestione del monte ore nazionale dei permessi sindacali retribuiti, sulla base della specifica regolamentazione concordata fra le parti.  
3. Per la pratica realizzazione di quanto sopra, le parti concordano di fissare in lire 7.000 annue a carico di ogni farmacia il contributo da destinare all'Ente Bilaterale Nazionale per gli anni 1999, 2000, 2001, stabilendo un numero convenzionale di farmacie aderenti a Federfarma pari a 13.900 unità.
4. Il residuo esistente al 31 gennaio 1998 sarà utilizzato nel corso di vigenza del presente contratto.  

CORSI DI FORMAZIONE (disposizione in vigore dal 1° aprile 1999)  

Per la frequenza ai corsi di formazione realizzati ai sensi del punto 6, lettera a), secondo comma, dell'articolo 109, che si tengano durante l'orario di lavoro, il lavoratore potrà fruire, per ogni anno solare, di un numero massimo di 20 ore, di cui il 50% sarà a carico del lavoratore con corrispondente riduzione dei permessi individuali retribuiti di cui all'articolo 27, quarto comma e per il restante 50% a carico del datore di lavoro mediante un corrispondente incremento dei permessi individuali retribuiti di cui all'articolo 27, comma 4.  
Per i corsi di formazione al di fuori dell'orario di lavoro, l'Ente Bilaterale Nazionale individuerà, di volta in volta e secondo le disponibilità finanziarie, i possibili interventi, fermo restando che per tali corsi nulla è dovuto dal datore di lavoro.  

Art. 104.  

1. La Commissione Paritetica Nazionale, istituita a norma dell'art. 90 del CCNL 21 ottobre 1982 tra la Federfarma, la Filcams-CGIL, la Fisascat-CISL e la Uiltucs-UIL, ha lo scopo di favorire le relazioni sindacali tra le parti contraenti ed in particolare:  
a) di provvedere alla soluzione di problemi di gestione contrattuale anche ai fini di una corretta applicazione delle norme contenute nel CCNL ed allo scopo di prevenire e risolvere eventuali controversie; costituisce quindi anche la sede per gli adempimenti di cui agli articoli 106 e 109 del presente contratto;  
b) di svolgere studi relativi alla ridefinizione della struttura del CCNL ed alla tutela dei diritti dei lavoratori ivi compresi quelli sindacali.  
2. La Commissione è composta dai sei membri, dei quali tre designati dalla Federfarma e tre designati dalla Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.  
3. In funzione delle diverse competenze attribuite alla Commissione Paritetica Nazionale, previste dal presente articolo o richiamate da altri punti del presente contratto, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori potranno nominare tre supplenti per ogni membro titolare.  
4. La Segreteria della Commissione e ha sede presso la Federfarma e provvede a tutti gli adempimenti che le vengono asse­gnati da parte della Commissione.
5. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione, provvede la Commissione stessa con proprie deliberazioni.  

Art. 105.  

1. Per la pratica attuazione di quanto esposto nell'articolo precedente e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei datori di lavoro e dei lavoratori, la Federfarma, la Filcams-CGIL, la Fisascat-CISL e la Uiltucs-UIL, procederanno alla riscossione di contributi di assistenza sindacale.
2. Sono tenuti alla corresponsione di tali contributi sia i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.  
3. Per il contributo dei dipendenti si procederà con delega diretta e con le procedure previste dal regolamento di cui al comma successivo.  
4. Le misure contributive e le relative forme di esenzione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti.  

Art. 106.  

1. La Commissione Paritetica Nazionale è competente ad esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, comprese le controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 ed alla legge 20 maggio 1970, n 300, non derivanti da provvedimento disciplinare, e fatta eccezione per le controversie relative all'applicazione delle sanzioni disciplinari e per i licenziamenti di cui all'art. 72 del presente contratto.  
2. Le istanze dovranno essere presentate alla Commissione a mezzo raccomandata RR dalle Associazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali, autonomamente o per con­to di un prestatore di lavoro, o dalle Associazioni provinciali e regionali dei Titolari di farmacia, direttamente o per conto di un Titolare di farmacia aderente alla Federfarma.  
3. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata metterà alla Commissione tutti gli elementi utili all'esame della controversia.  
4. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 30 comma e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 60 giorni successivi.  
5. Nel caso in cui il ricorso alla Commissione riguardi una controversia individuale, o più controversie individuali relative allo stesso argomento, la Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia allo scopo di acquisire ogni informazione utile all'esame della controversia stessa.  
6. Le deliberazioni della Commissione sono trasmesse in copia alle parti interessate alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 411, 3° comma, e 412 c.p.c. e 2113, 4° comma c.c., come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.  
7. In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale le Organizzazioni sindacali e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale o legale.  

 



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