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Titolo XXIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  

Art. 70.  

1. Ciascuno dei contraenti può recedere a norma dell'art. 2118 del codice civile dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna in mani proprie con dichiarazione di ricezione, salvo quanto previsto dal successivo art. 72.  

Art. 71.  

1. Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).  
2. La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione dei motivi.

Art. 72.  

1. Ai sensi della legge 11 maggio 1990, n. 108 il licenziamento non può effettuarsi che per giusta causa (art. 71 del presente contratto con riferimento all'articolo 2119 del codice civile e articolo 91 punto 5 del presente contratto) o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.  
2. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto al lavoratore, che può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.  
3. Il licenziamento intimato senza osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è inefficace.  
4. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova ed i lavoratori ultra sessantenni che siano in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54.  
5. Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, razza, lingua, credo politico, fede religiosa, dall'appartenenza al sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.  

Art. 73.  

1. Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione del medesimo presso la stessa farmacia deve consi­derarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.  

Art. 74.  

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.  
2. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dello stesso art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività della farmacia, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.  
3. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 82.  

Art. 75.  

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 del codice civile, in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale in atto corrispondente al periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.  

Art. 76.  

1. In caso di cessione o trasferimento in qualsiasi modo della farmacia e quando il titolare cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, il subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuto all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sul precedente titolare, come se avvenisse il licenziamento.  

Art. 77.  

1. In caso di fallimento della farmacia il dipendente ha diritto, alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma delle vigenti disposizioni di legge.  

Art. 78.  

1. In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel codice civile.  

Art. 79.  

1. I termini di preavviso sono i seguenti:  
primo livello super
: 90 giorni di calendario  
primo livello
: 90 giorni di calendario  
secondo livello
: 60 giorni di calendario  
terzo e quarto livello
: 45 giorni di calendario  
quinto e sesto livello
: 15 giorni di calendario  
e decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Il lavoratore laureato che rassegni le dimissioni a seguito di vincita di pubblico concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui durata è ridotta da 90 a 30 giorni.  
2. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori laureati che vincano un pubblico concorso per incarichi presso le Unità Sanitarie Locali, o per l'esercizio della professione presso farmacie Comunali, Municipalizzate e Ospedaliere.  
3. Il trattamento di cui ai commi precedenti è riservato ai lavoratori laureati in farmacia che, in base ai termini previsti per l'assunzione del nuovo incarico e di cui hanno obbligo di presentare idonea documentazione, non siano in grado di rispettare i termini previsti dalla normativa contrattuale, o termini inferiori ma superiori ai trenta giorni.  

Art. 80.  

1. Durante il periodo di preavviso trascorso in servizio il prestatore di lavoro ha diritto a percepire la retribuzione di fatto ed il periodo di preavviso è considerato servizio a tutti gli effetti.  

Art. 81.  

1. In caso di dimissioni sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dal successivo articolo 85.  
2. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 79 del presente contratto.  
3. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli una somma corrispondente alla retribuzione di fatto del periodo di mancato preavviso, in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 79.  
4. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.  

Art. 82.  

1. In conformità alla norma contenuta nel 4° comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultano confermate entro un mese dall'Ufficio del Lavoro.  
2. La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto, sempre che abbia compiuto il periodo di prova, al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 85 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.  
3. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 79 e confermate, a pena di nullità, dall'Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese.  

Art. 83.  

1. Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 54 del presente contratto.  

Art. 84.  

1. La malattia o l'infortunio, insorti durante il periodo di preavviso in servizio, sospendono il decorso del termine fino alla scadenza del periodo di conservazione del posto previsto dalle vigenti disposizioni e sino alla guarigione del lavoratore, se questa avvenga prima del compimento del predetto termine.

Art. 85.  

1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo.  
2. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato, con le limitazioni previste dalla legge 31 marzo 1977, n. 91.  
3. Nei casi previsti dal comma precedente le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.  
4. Sono fatti salvi i diversi sistemi di computo in vigore prima del 31 dicembre 1978.  
5. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, le seguenti somme:  
- i rimborsi spese;  
- le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;  
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;  
- i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore laureato e non laureato sempre che non si tratti di servizio notturno permanente (tutte le notti);  
- l'indennità sostitutiva del preavviso;  
- l'indennità sostitutiva di ferie, di cui all'art. 32;  
- le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL) (terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297: in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro);  
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;  
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Chiarimento a verbale  

Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazioni dell'indennità di anzianità dei lavoratori aventi diritto a norma dell'art. 51 del CCNL 21 ottobre 1982.  

Art. 86.  

1. Il trattamento di fine rapporto deve essere versato all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente.  
2. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore sarà conteggiato interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

 



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