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Titolo XX - SCATTI DI ANZIANITA'

Art. 57.

1. Per l'anzianità maturata presso la stessa farmacia il lavoratore qualificato ha diritto a 15 scatti biennali, denominati scatti di anzianità.
2. Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito precedenti e successivi, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
3. Gli scatti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
4. In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° gennaio 1993 è calcolato in base ai valori indicati nella Tabella E e l'importo degli scatti maturati Successivamente al 1° febbraio 1996 è calcolato in base ai valori indicati nella Tabella F, per entrambi senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
5. E' quindi escluso il ricalcolo in base alla Tabella E dell'importo relativo agli scatti maturati prima del 1° gennaio 1993 ed in base alla Tabella F dell'importo relativo agli scatti maturati prima del 1° febbraio 1996.

 



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