Universitą Lavoro Farmacie Legislazione Servizi Eventi Opinioni Informazioni Links Utili

  
Home ] Precedente ]
-

-

Titolo XIV - SOSPENSIONE DAL LAVORO

Art. 40.

1. In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontą del lavoratore questi ha diritto all'ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
2. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica calamitą, eventi atmosferici straordinari ed altri casi di forza maggiore.

Art. 40-bis.
Aspettativa non retribuita
(intero articolo inserito dall'ipotesi di accordo 23 marzo 1999)

1. Per la durata di vigenza del presente CCNL il datore di lavoro potrą riconoscere al lavoratore una aspettativa non retribuita e senza decorso dell'anzianitą per un periodo massimo di tre mesi, non frazionabile. Tale aspettativa potrą essere concessa per una sola volta e per comprovati e documentati motivi.

 



CATEGORIE PRINCIPALI  Home ] Precedente ] Universitą ] Lavoro ] Farmacie ] Legislazione ] Servizi ] Eventi ] Opinioni ] Informazioni ] Links Utili ]

SOTTOCATEGORIE   Precedente ]