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Titolo I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1.

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private, o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di legge, ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.
2. Quanto sopra in funzione del fatto che l'esercizio farmaceutico, pur continuando a rappresentare lo strumento operativo per l'esercizio della professione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per realizzare gli obiettivi del servizio sanitario nazionale per quanto concerne la dispensazione del farmaco.

Art. 2.

1. Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti e accordi collettivi, a qualsiasi livello stipulati, gli usi e/o le consuetudini, riferentisi alla medesima categoria indicata nella sfera di applicazione.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI
(allegato CCNL 10 luglio 1990)

In deroga a quanto stabilito nel presente articolo saranno mantenute per la durata del presente contratto, le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali accordi collettivi stipulati dalle articolazioni territoriali delle sottoscritte OO.SS. nel corso di validità del CCNL 17 dicembre 1985 e cioè dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988.

DICHIARAZIONE A VERBALE AL CCNL
17 DICEMBRE 1985

L'efficacia dei contratti provinciali, soppressi con il CCNL 21 ottobre 1982, è cessata alle date previste dalla Norma Transitoria dell'articolo 2 del contratto citato e, quindi, in ogni caso, alla data del 30 giugno 1984. Successivamente a tale data di cessazione, sempre in base alla Norma Transitoria citata, le condizioni più favorevoli derivanti dai singoli istituti normativi esistenti nell'ambito dei contratti provinciali soppressi, sono state mantenute dagli aventi diritto, e cioè dal personale in servizio alla data di cessazione, "ad personam".
Le parti, in considerazione di quanto espresso nell'articolo 2 del presente contratto, concordano che tali condizioni vengano sostituite a tutti gli effetti, a partire dalla data di decorrenza del presente contratto, dalle norme in questo contenute, fatta eccezione per quanto previsto dalla Norma Transitoria dell'articolo 22 del presente contratto, relativa al lavoro a tempo parziale.

 



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