Università Lavoro Farmacie Legislazione Servizi Eventi Opinioni Informazioni Links Utili

  
Home ] Precedente ]
-

-

ALLEGATO (all'art. 85)

Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto  

1) Nell'accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per i dipendenti di farmacia nei limiti numerici stabiliti dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:  
a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all'estero, di cui necessitano il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;  

b) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;  
c) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro dei dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;  
d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera c), che l'alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l'interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;  
e) terapie o protesi che non siano previste dal servizio sanitario nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;  
f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per i dipendenti con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consente il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l'alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;  
g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;  
h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;  
i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;  
j) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.  
2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria sarà formata entro i due mesi successivi.
Tale graduatoria sarà affissa all'interno dell'azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità.  
Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno.  
Detti elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.
3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l'ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale.  
4) Per i casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà l'anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell'anno, o dal numero di quelle accoglibili nell'anno, o dal numero di quelle accoglibili nell'anno successivo quando l'anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.  
5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l'acquisto o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a seconda delle condizioni previste al punto 1).  
6) L'erogazione delle somme per l'acquisto dell'alloggio, nei limiti di legge, è subordinata alla presentazione dell'atto notarile di acquisto. L'importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la possibilità da parte dell'interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione delle rate del mutuo.  
La documentazione notarile dell'acquisto della casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne l'importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, all'istituto presso il quale il mutuo è acceso.
Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall'atto di prenotazione specifica dell'alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, della libera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazione dell'atto notatile o alla cooperativa contestualmente all'atto notarile dì assegnazione.  
Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia autentica della concessione edilizia, accompagnata dai preventivi e da una dichiarazione del comune attestante che i lavori sono in corso.  
Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell'anno di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di legge fino all'erogazione della somma.  
7) L'erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per l'intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non documentate.  
8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizione che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.  

9) Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1992. S'intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.  
In caso di disdetta l'accordo rimarrà in vigore fino all'eventuale rinnovo.  

TABELLA A

AUMENTI ECONOMICI

Livello

1-6-1999

1-6-2000

1-6-2001

TOTALE

I super

50.000

50.000

55.000

155.000

I

40.000

40.000

50.000

130.000

II

35.000

35.000

40.000

110.000

III

30.000

30.000

40.000

100.000

IV

30.000

30.000

30.000

90.000

V

25.000

25.000

30.000

80.000

VI

20.000

20.000

30.000

70.000

 

TABELLA B

RETRIBUZIONE BASE NAZIONALE CONGLOBATA (1) (2)

MINIMI RETRIBUTIVI FARMACIE URBANE

Superiori anni 18

Livelli

1-1-1997

1-7-1997

1-1-1998

1-11-1998

I super

1.729.572

1.774.172

1.829.972

1.874.572

I

1.438.472

1.478.472

1.528.472

1.568.472

II

1.187.639

1.220.839

1.262.839

1.296.039

III

1.084.839

1.116.539

1.156.239

1.187.939

IV

946.303

975.803

1.012.703

1.042.203

V

800.745

828.045

862.145

889.445

VI

690.642

716.242

748.442

774.042

Minori anni 18

Livelli

1-1-1997

1-7-1997

1-1-1998

1-11-1998

II

1.068.875

1.098.755

1.136.555

1.166.435

III

976.355

1.004.885

1.040.615

1.069.145

IV

851.673

878.223

911.433

937.983

V

720.670

745.240

775.930

800.500

VI

621.578

644.618

673.598

696.638

Apprendisti

IV

851.673

878.223

911.433

937.983

 

(1) La retribuzione base è comprensiva  dell'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto dal 1° febbraio 1996, secondo le quote retributive indicate dalla Tabella allegata all’accordo del 27 febbraio 1996.
(2) Alla retribuzione base vanno aggiunti:
a) l'indennità di contingenza nella misura congelata al 1° novembre 1991 (VEDASI TABEL­LA MINIMI DAL 1°
 GIUGNO 1999);
b) l'E.D.R.
di L 20.000 uguale per tutti i livelli;        
c) l'indennità speciale quadri per gli aventi diritto negli importi indicati alla Tabella D allegata al vigente CCNL.

RETRIBUZIONE BASE NAZIONALE CONGLOBATA

MINIMI RETRIBUTIVI FARMACIE URBANE

(Comprensivi dell'elemento provvisorio della retribuzione 
corrisposto dal 1° febbraio 1996)

Alla retribuzione di cui alla Tabella che segue vanno aggiunti:
a) l'indennità di contingenza nella misura congelata al 1° novembre 1991 (l'importo è riportato nella colonna 5 della Tabella che segue);
b) l'E.D.R. di L. 20.000 uguale per tutti i livelli;
c) l'indennità speciale quadri per gli aventi diritto negli importi indicati alla Tabella D allegata al vigente CCNL.

Superiori anni 18

Livelli

1-6-1999

1-6-2000

1-6-2001

Contingenza

I super

1.924.572

1.974.572

2.029.572

1.037.979

I

1.608.472

1.648.472

1.698.472

1.027.086

II

1.331.039

1.366.039

1.406.039

1.010.018

III

1.217.939

1.247.939

1.287.939

1.004.934

IV

1.072.203

1.102.203

1.132.203

997.956

V

914.445

939.445

969.445

991.504

VI

794.042

814.042

844.042

985.771

Minori anni 18

II

1.197.935

1.229.435

1.265.435

929.216

III

1.096.145

1.123.145

1.159.145

924.636

IV

964.983

991.983

1.018.983

918.359

V

823.000

845.500

872.500

912.555

VI

714.638

732.638

759.638

907.394

Apprendisti: consulta l'art. 11 del CCNL

 

TABELLA C

RETRIBUZIONE BASE NAZIONALE CONGLOBATA (1) (2)

MINIMI RETRIBUTIVI FARMACIE RURALI

Superiori anni 18

Livelli

1-1-1997

1-7-1997

1-1-1998

1-11-1998

I super

1.660.389

1.703.205

1.756.773

1.799.589

I

1.380.933

1.419.333

1.467.333

1.505.733

II

1.140.133

1.172.005

1.212.325

1.244.197

III

1.041.445

1.071.877

1.109.989

1.140.421

IV

908.451

936.771

972.195

1.000.515

V

768.715

794.923

827.659

853.867

VI

663.016

687.592

718.504

743.080

Minori anni 18

II

1.026.120

1.054.805

1.091.093

1.119.778

III

937.301

964.690

998.990

1.026.379

IV

817.607

843.094

874.976

900.464

V

691.843

715.430

744.893

768.480

VI

596.715

618.833

646.654

668.772

Apprendisti

Livelli

1-6-1999

1-6-2000

1-6-2001

Contingenza

IV

726.761

749.417

777.756

800.412

(1) La retribuzione base è comprensiva dell'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto dal 1° febbraio 1996, secondo le quote retributive indicate dalla Tabella allegata all'accordo del 27 febbraio 1996.
(2) Alla retribuzione base vanno aggiunti:
a) l'indennità di contingenza nella misura congelata al 1° novembre 1991 (VEDASI TABELLA MINIMI DAL 1° GIUGNO 1999);
b) l'E.D.R. di L 20.000 uguale per tutti i livelli,
c)  l'indennità speciale quadri per gli aventi diritto negli importi indicati alla Tabella D allegata al vigente
CCNL.

 

RETRIBUZIONE BASE NAZIONALE CONGLOBATA

MINIMI RETRIBUTIVI FARMACIE RURALI  

(Comprensivi dell'elemento provvisorio della retribuzione 
corrisposto dal 1° febbraio 1996)  

Alla retribuzione di cui alla Tabella che segue, nella quale, però, non si è tenuto conto del disposto del comma 3 dell'articolo 63, vanno aggiunti:
a) l'indennità di contingenza nella misura congelata al 1° novembre 1991 (l'importo è riportato nella colonna 5 della Tabella che segue);
b) l'E.D.R. di L. 20.000 uguale per tutti i livelli;
c) l'indennità speciale quadri per gli aventi diritto negli importi indicati alla Tabella D allegata al vigente CCNL.

 

Superiori anni 18

Livelli

1-6-1999

1-6-2000

1-6-2001

Contingenza

I super

1.849.589

1.899.589

1.954.589

1.037.979

I

1.545.733

1.585.733

1.635.733

1.027.086

II

1.279.197

1.314.197

1.354.197

1.010.018

III

1.170.421

1.200.421

1.240.421

1.004.934

IV

1.030.515

1.060.515

1.090.515

997.956

V

878.867

903.867

933.867

991.504

VI

763.080

783.080

813.080

985.771

Minori anni 18

II

1.151.278

1.182.778

1.218.778

929.216

III

1.053.379

1.080.379

1.116.379

924.636

IV

927.464

954.464

981.464

918.359

V

790.980

813.480

840.480

912.555

VI

686.772

704.772

731.772

907.394

Apprendisti: consulta l'art. 11 del CCNL

 

TABELLA D

INDENNITA’ SPECIALE QUADRI
(da corrispondere per 14 mensilità)

Farmacista Direttore di Farmacia (Primo livello super)
dall'1 febbraio 1994 ammonta a L. 195.000

Farmacista collaboratore (Primo livello) dall'1 febbraio 1994

-        dopo 2 anni di servizio nella qualifica in farmacia L. 160.000
-        dopo 12 anni di servizio nella qualifica in farmacia L. 195.000

 

TABELLA E

SCATTI DI ANZIANITA' DALL'1 GENNAIO 1993

IS

48.500

I

47.000

II

43.000

III

42.000

IV

39.000

V

38.000

VI

37.000

 

TABELLA F

SCATTI DI ANZIANITA' DALL'1 FEBBRAIO 1996

IS

50.000

I

49.000

II

45.000

III

44.000

IV

40.000

V

39.000

VI

38.000

 

 



CATEGORIE PRINCIPALI  Home ] Precedente ] Università ] Lavoro ] Farmacie ] Legislazione ] Servizi ] Eventi ] Opinioni ] Informazioni ] Links Utili ]

SOTTOCATEGORIE   Precedente ]