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Farmacopea Ufficiale - Tabella  IV

Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.

(Art. 124, lettera a del T.U.LL.SS. e art. 4 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 539, art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309).


Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, non superiori alla metà della dose abituale minima e, per confezione, non superiori alla metà della dose massima giornaliera, indicate nella Tabella 8 della Farmacopea Ufficiale.
Tranquillanti, ansiolitici, neurolettici, salvo quelli previsti nella Tabella 5. (variazione introdotta con DM 5.08.1999 - GU n. 269 –16.11.1999)
Antidepressivi salvo quelli previsti nella Tabella 5.
Antiepilettici non barbiturici.
Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, non superiori alla metà della dose abituale minima e, per confezione, non superiori alla metà della dose massima giornaliera, indicate nella Tabella 8 della Farmacopea Ufficiale (salvo quanto previsto dalla Tabella 5).
Spasmolitici.
Miorilassanti ad azione centrale.
Cardioattivi (cardiotonici, antianginosi, antiaritmici, betabloccanti).
Antiipertensivi, preparazioni farmaceutiche per uso topico contenenti minoxidil
Vasoattivi.
Diuretici.
Uricosurici e antigottosi.
Antibiotici e chemioterapici.
Ormoni sintetici ed estrattivi, prodotti ad azione ormonica.
Tutti i prodotti contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati, aventi solo indicazioni come con-traccettivi.
Antiparkinsoniani.
Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per uso topico.
Antistaminici escluse le preparazioni per uso topico.
Ipoglicemizzanti.
Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per uso topico.
Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti
Preparazioni in supposte contenenti lefetamina.
Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, contenenti destropropoxifene in associazione con altri principi attivi.
Vitamine e prodotti vitaminici, quando siano presentati con indicazioni diverse dalla copertura del fabbisogno o in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.
Bechici ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 32) della presente tabella.
Antiemetici.
Antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone i.v.
Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi.
Sieri preventivi e curativi, ad eccezione di quelli antiofidici.
Antiprotozoari e antielmintici.
Tutti i prodotti per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.), ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro 0,9 per cento (soluzione fisiologica).
Preparazioni multidose per uso diverso da quello iniettabile, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima nelle 24 ore (Tabella 8), contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nocodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra non superiore all'1% in peso per preparazione multidose, o per le preparazioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,250 g delle suddette sostanze.
Tutti i prodotti introdotti in terapia per un tempo che sarà di volta in volta fissato dal Ministero della Sanità.
Note. E’ comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita delle specialità medicinali per le quali il Ministero della Sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica". Il Ministro della Sanità potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni medicinali appartenenti alle categorie elencate, qualora per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicamento e modalità d'uso, non risultino pericolose. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di prescrizioni da conservarsi in farmacia, gli obblighi per il farmacista previsti dall'ultimo comma dell'art. 38 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, si intendono ottemperati, nell'ambito delle prestazioni in regime di tipo convenzionale, dalla conservazione, presso la A.S.L. competente, degli originali delle ricette o delle loro registrazioni meccanografiche.

Annotazione - La ripetibilità della vendita dei medicinali, soggetti all'obbligo di ricetta medica, è consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a tre mesi a partire dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di cinque volte. L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta (GU n. 269 –16.11.1999).

 

 



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