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R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 .

Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico

 

TITOLO IV

Disposizioni generali e transitorie

64. Alle contravvenzioni al presente regolamento, in quanto non rientrino in quelle espressamente prevedute dalla legge, si applicano le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

65. Le spese dipendenti dagli eventuali provvedimenti adottati dal Prefetto, ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, sono a carico del Comune, salvo rivalsa sui proventi della azienda farmaceutica.

66. Devono comunicarsi al Prefetto della Provincia, in cui la farmacia ha sede, nel termine di cinque giorni:

a) dal successore, per qualsiasi titolo, del titolare di una farmacia, di cui agli artt. 369, 370 e 374 del testo unico delle leggi sanitarie e dal procuratore del registro competente, ogni trapasso del diritto di esercizio delle farmacie stesse;

b) dal titolare autorizzato di una delle medesime farmacie, l'assunzione o la surrogazione del direttore responsabile, a norma dell'art. 378 del citato testo unico.

67. Se dagli atti prodotti al Prefetto (30), risulti che la farmacia era in comproprietà di due o più farmacisti alla data del 31 marzo 1934, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto di continuare a vita nell'esercizio della farmacia.

68. Le farmacie, di cui all'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie, quando non ne sia stato effettuato il trapasso ai sensi dei primi due comma dell'articolo stesso, possono essere trasferite, una volta tanto, a farmacista iscritto nell'albo professionale, dagli eredi del titolare defunto, purché il trasferimento abbia luogo entro il termine perentorio di due anni dalla morte del titolare.

Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria.

Non occorre, nel caso di cui al comma precedente, alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto.

Quando la morte del titolare si sia verificata precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di due anni decorre da detta data.

 

 

Note:

1)Ora medico provinciale ai sensi dell'art. 6, IV comma della L. 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità.
2)ufficio del medico provinciale.
3)sindaco.
5)Ministero della sanità a norma della L. 13 marzo 1958, n. 296.


 

 

 



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