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R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 .

Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico

TITOLO I

Autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia

Capo I - Svolgimento del concorso

1. Il conferimento sia delle farmacie di nuova istituzione, sia di quelle già esistenti, ha luogo in base a pubblico concorso, al quale possono partecipare i laureati o diplomati in farmacia e i laureati in chimica e farmacia regolarmente iscritti nell'albo professionale.

2. Il concorso è indetto dal Prefetto (1) della Provincia, in cui ha o dovrà aver sede la farmacia, entro due mesi dal giorno in cui l'esercizio sia rimasto vacante o da quello in cui sia stato istituito.

Il bando deve indicare:

a) il Comune e la località ove la farmacia ha o dovrà avere la propria sede, e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa,

misurata in linea d'aria;

b) l'ammontare della tassa di concessione governativa;

c) l'ammontare della indennità di residenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, se trattisi di farmacia rurale;

d) l'ammontare dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del citato testo unico, se l'esercizio non sia di nuova istituzione;

e) un richiamo esplicito alle disposizioni degli artt. 108, 110 e 112 del testo unico anzidetto, oltre le indicazioni che caso per caso siano ritenute utili e convenienti;

f) la specifica indicazione dei titoli e documenti richiesti per l'ammissione al concorso;

g) il termine non minore di 60 giorni entro il quale devono essere presentati i titoli e la domanda.

3. Il bando di concorso è pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, durante il termine stabilito per la presentazione delle domande, rimane affisso nell'albo pretorio della Prefettura (2) e in quello del Comune ove ha o dovrà avere sede l'esercizio.

Il bando è pure pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e contemporaneamente trasmesso in copia al Sindacato provinciale e al Sindacato nazionale fascista dei farmacisti.

4. Gli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio delle farmacie, debbono far pervenire entro il termine fissato dal bando, al Prefetto che ha indetto il concorso, la domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del R.D. 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto 21 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal Podestà (3) del Comune o dei Comuni, ove l'aspirante ha avuto residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendono pericoloso l'esercizio medesimo.

È in facoltà del Prefetto di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne lo stato di salute;

f) laurea in farmacia, ovvero diploma in farmacia, ovvero laurea in chimica e farmacia e, qualora la laurea o il diploma non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto;

g) certificato d'iscrizione all'albo professionale;

h) (abrogato);

i) i titoli e i documenti che dimostrino nel candidato il possesso dei mezzi sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia, in caso di istituzione ex novo, e, nel caso di farmacia già esistente, anche dei mezzi per pagare la indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio; nell'un caso e nell'altro anche mediante valida fideiussione;

l) lo stato di famiglia del concorrente se questi sia coniugato o vedovo con prole;

m) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o per chi non abbia prestato servizio militare certificato di esito di leva.

Inoltre, il candidato potrà presentare tutti i documenti e titoli che riterrà utili ai fini del concorso. I candidati a più concorsi contemporaneamente indetti nella stessa Provincia debbono presentare tante domande quanti sono i concorsi, allegando ad una sola i documenti e titoli; i candidati invece a concorsi indetti in diverse Province debbono presentare tante domande quanti sono i corrispondenti

concorsi, unendo ad una i documenti originali e alle altre copie integrali debitamente autenticate.

La domanda ed i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo, e i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere b), c), d), e), g), h) e l), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

5. Nel mese di gennaio di ciascun anno il Prefetto nomina i componenti della Commissione, di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie e provvede anche alla nomina di un supplente per

ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi.

Tanto il farmacista effettivo quanto quello supplente, chiamati a far parte della Commissione, debbono essere esercenti.

Tanto il farmacista quanto il chimico farmacista sono scelti su terne proposte dal Sindacato dei farmacisti competente per territorio.

Non possono far parte della stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado.

6. La Commissione è convocata dal presidente presso la Prefettura con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Per la validità dell'adunanza è necessario l'intervento di tutti i componenti la Commissione.

Nel caso di legittimo impedimento o di incompatibilità di un membro effettivo, lo sostituisce il membro supplente della stessa categoria. Il vice prefetto ed il medico provinciale sono suppliti, in caso di assenza o di impedimento, rispettivamente da un consigliere di Prefettura o da un medico provinciale aggiunto designato dal Prefetto.

Non possono prendere parte ai lavori di un determinato concorso i componenti la Commissione che siano legati con vincolo di parentela o affinità sino al 4° grado con uno dei concorrenti.

Le votazioni hanno luogo in modo palese ed incominciano dal meno anziano di età; in ultimo vota il presidente.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanità esercita le finzioni di segretario.

(4) Comma così sostituito con l'articolo unico del D.P.R. 4 aprile 1964, n. 243.

7. Per ogni giorno di adunanza è assegnata la medaglia di presenza di lire 25 per i componenti della Commissione giudicatrice, salvo per il vice prefetto e per il medico provinciale.

Ai detti funzionari ed al segretario possono essere corrisposti premi di operosità e di rendimento ai sensi del R.D. 8 maggio 1924, n. 843.

Ai componenti predetti che non abbiano la loro residenza nel luogo di svolgimento del concorso, sono, inoltre, dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità diaria nella misura di lire 70, quando non appartengono a personale dipendente dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, nel qual caso è dovuta l'indennità diaria inerente al loro grado in conformità delle norme in vigore.

Le medaglie e le indennità predette sono soggette alle ritenute e decurtazioni di legge.

Tali spese, eccetto il caso di cui all'art. 17, sono a carico del Ministero dell'interno (5).

8. La Commissione giudicatrice esclude dal concorso i candidati le cui domande siano pervenute dopo la scadenza del termine fissato dal bando ovvero non corredate da tutti i documenti di rito; ed esclude, inoltre, i concorrenti che non risultino in possesso dei mezzi sufficienti ai fini di cui alla lettera i) dell'art. 4.

9. I titoli sono suddivisi in tre categorie, per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti.

Le categorie sono le seguenti:

1° titoli di studio;

2° pratica professionale (servizio di titolare di farmacia con effettiva direzione della medesima, servizio di direttore presso farmacie aperte al pubblico, o presso case produttrici di medicinali, o presso farmacie interne di ospedali o di altre comunità o istituti; servizio di ufficiale farmacista presso ospedali militari, servizio di collaboratore presso le farmacie su indicate, ecc.);

3° attività scientifica (titolarietà di cattedre, incarichi di insegnamento universitario, libera docenza, assistentato, pubblicazioni, indagini scientifiche).

Le deliberazioni della Commissione devono essere motivate.

In base alla somma dei punti riportati per ogni categoria di titoli la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti.

A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite nel R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1176 (6).

10. Di tutte le deliberazioni prese dalla Commissione si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

11. Il Prefetto approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai concorrenti, invitando il primo graduato a far pervenire, entro dieci giorni dalla data della ricevuta della lettera stessa, la dichiarazione di accettazione o quella di rinunzia. Nel caso di accettazione, il primo graduato deve far conoscere, entro trenta giorni dalla medesima data, il locale dove sarà aperta la farmacia, trasmettere la bolletta comprovante il pagamento della prima rata della tassa di concessione nella misura di un terzo del relativo ammontare e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie, o di avere concluso opportuni accordi relativi al detto pagamento con gli aventi diritto.

In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, il Prefetto può autorizzare il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti.

Il mancato adempimento delle prescrizioni dei precedenti comma nel termine stabilito, equivale a rinuncia all'autorizzazione, con gli stessi effetti conseguenti alla rinuncia esplicita, di cui al primo comma.

Di ciò il Prefetto fa formale avvertimento nella comunicazione nella quale indica, altresì, il termine, non minore di un mese, né maggiore di due dalla scadenza dei 30 giorni su indicati, entro il quale avrà luogo l'ispezione di cui all'art. 111 del testo unico citato.

I termini indicati nel presente articolo sono perentori.

12. In caso di rinuncia esplicita od implicita da parte del vincitore, il Prefetto ne dà comunicazione al secondo graduato negli stessi modi e con le stesse avvertenze fatte al primo graduato e così di seguito, salvo il disposto dell'art. 19 del presente regolamento.

13. Ai concorsi che vengono indetti per il conferimento delle farmacie succursali, ai sensi degli artt. 116 e 117 del testo unico delle leggi sanitarie, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni del presente capo. Alle domande di ammissione al concorso debbono essere uniti soltanto i documenti indicati nelle lettere h), i), l) e m) dell'art. 4 e tutti gli altri documenti e titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

Capo II - Autorizzazione

14. Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui all'art. 11, il Prefetto emette il decreto di autorizzazione.

Questo deve indicare:

a) il cognome, il nome, la paternità del farmacista autorizzato, la data ed il luogo di nascita, la data e l'Università o scuola nella quale egli consegui la laurea o il diploma e la data e l'Università nella quale consegue il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

b) l'ammontare della tassa di concessione, l'importo della quota pagata, la data ed il numero della relativa quietanza e l'Ufficio del registro che l'ha rilasciata, nonché la data di scadenza per il pagamento delle rimanenti rate, ai termini dell'art. 15 del presente regolamento;

c) il Comune e la descrizione della sede della farmacia, nonché il locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico;

d) l'indicazione dell'eventuale indennità di residenza ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie.

Copia del provvedimento è trasmessa all'Intendente di finanza.

15. Il rimanente importo della tassa di concessione è versato, in rate uguali, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo la concessione all'Ufficio del registro nel cui distretto trovasi la farmacia.

Entro dieci giorni dalle relative scadenze l'interessato deve fare pervenire al Prefetto le corrispondenti bollette attestanti il pagamento.

La decadenza dell'autorizzazione per il mancato pagamento di una delle rate è dichiarata, con decreto, dal Prefetto, in seguito a diffida, regolarmente notificata, di pagare entro dieci giorni l'importo della rata scaduta.

16. Nel caso di contestazione sul prezzo degli arredi, delle provviste e delle dotazioni della farmacia, sarà a cura di una delle parti interessate promosso il giudizio della Commissione di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie con domanda rivolta alla Commissione stessa e notificata all'altra parte.

La domanda dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto.

La Commissione chiede alla parte istante un congruo deposito per le spese, fissando un termine perentorio entro il quale deve essere effettuato. Entro 15 giorni da quello in cui ha avuto luogo il deposito, sentite le parti, emette la sua decisione.

17. Le spese occorse per le operazioni della Commissione sono a carico del precedente titolare e dei suoi eredi, qualora la decisione fissi il prezzo da pagare in una somma non superiore a quella offerta dal nuovo titolare.

Sono a carico del nuovo titolare quando la decisione importi una differenza in più, in confronto del prezzo offerto, maggiore del decimo.

Si dividono per metà fra le parti quando la differenza fra il prezzo offerto e quello risultante dalla decisione non sia maggiore del decimo.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto e notificata alla parte soccombente.

18. La decisione è, a cura del Prefetto, notificata agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora il nuovo titolare lasci decorrere 10 giorni dalla notificazione della decisione senza ottemperare a quanto essa dispone, viene dichiarato decaduto ai termini dell'art. 113, lettera b), del testo unico predetto.

Il deposito di cui al precedente art. 16 è restituito alla parte che l'ha effettuato, ove questa non debba sottostare a pagamento di spese.

19. Lo svincolo dei depositi eventualmente effettuati ai fini della lettera i) dell'art. 4 è ordinato dal Prefetto su domanda degli interessati.

Se la domanda è fatta entro i 30 giorni assegnati al vincitore del concorso a norma dell'art. 11 del presente regolamento equivale a rinuncia dell'istante al diritto di surroga, di cui all'ultimo comma dell'art. 112 del testo unico delle leggi sanitarie.

20. Nel termine di cui al penultimo comma dell'art. 11, il medico provinciale esegue l'ispezione di cui all'art. 111 del testo unico delle leggi sanitarie, colla assistenza di un farmacologo o di un dottore in chimica e farmacia, o di un dotiore in farmacia scelto di volta in volta dal Prefetto, ed alla presenza del titolare autorizzato.

Dell'esito dell'ispezione il medico provinciale riferisce al Prefetto, il quale, se il risultato non sarà soddisfacente, diffiderà l'interessato a mettersi in regola entro un termine perentorio non maggiore di 30 giorni decorso il quale infruttuosamente lo dichiarerà decaduto dalla autorizzazione.

 

 

 

 



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