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Legge 28 ottobre 1999, n. 389:
Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali

(pubblicata sulla G.U. n. 258 del 3 novembre 1999)

Articolo 1

I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell’art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ove ne abbiano avuta attribuita la gestione nel rispetto dell’articolo I, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l’assegnazione della relativa sede farmaceutica.
Per i farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il limite di età di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, o che risultino gestori provvisori anteriormente all’entrata in vigore della legge 16 marzo 1990, n. 48, si prescinde dall’aver ottenuto la gestione della farmacia nel rispetto dell’articolo I, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48.
E’ escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

Articolo 2

Per l’assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l’ordine di graduatoria. L’indicazione espressa da ciascun candidato non può essere modificata. Il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a quello dell’interpello, la farmacia prescelta, è escluso dall’assegnazione. L’assegnazione delle sedi avviene secondo l’ordine previsto dalla graduatoria.
Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

 

 



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