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D. P. R. 5 aprile 1950, n. 221 (1).
Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

Capo III -

Dell'amministrazione e contabilità

28. Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui sono costituiti.

Qualora l'Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, la sede è nel capoluogo di una di esse.

Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma.

29. I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attività degli uffici (10).

30. Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.

31. Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il tesoriere.

32. Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine o Collegio e può essere tenuto a prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l'importo e le modalità.

Il Consiglio può inoltre, disporre che i valori eccedenti un determinato limite siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di accertata solidità.

Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine o Collegio non indicate nel successivo art. 33; paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario; ed è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza;

b) registro di entrata e di uscita;

c) registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;

d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine o Collegio.

33. Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli artt. 4, 14, 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o collegi, alle federazioni e all'ente di previdenza ed assistenza le quote di contributi ad essi spettanti (11).

34. Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate con deliberazione dell'assemblea.

35. I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono soggetti all'approvazione della competente Federazione nazionale.

I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli nazionali.

Detti regolamenti sono comunicati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (12), il quale, nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, può, con decreto motivato, disporne l'annullamento per vizi di legittimità.

36. Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, può essere ordinato, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali, anche nei casi di:

a) morosità nel pagamento del contributo di cui all'art. 14 terzo comma, del decreto legislativo predetto;

b) reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni nazionali nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 15, lett. b), del decreto stesso.

37. La vigilanza sugli enti indicati nell'art. 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, è esercitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.



 

 



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